Art. 1
In vigore dal 2 feb 2012
Nell' del regolamento (CE) n. 736/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di valutare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle sue regole di attuazione nei settori dell'aeronavigabilità iniziale e continua, delle operazioni di volo, delle ispezioni a terra, dell'equipaggio aereo, dei controllori del traffico aereo, nonché della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione, l'Agenzia effettua ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e elabora un rapporto in materia.»
Storico versioni
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