Art. 11

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 17 gen 2012
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
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