Art. 6

Relazioni

In vigore dal 16 gen 2012
Relazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Tale relazione comprende i fattori di conversione dell’energia primaria applicati, i risultati dei calcoli ai livelli macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’, paragrafo 5, e l’evoluzione prevista dei prezzi dell’energia e del carbonio. 2.   Qualora il risultato del confronto di cui all’ dimostri che i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore sono significativamente meno efficienti sotto il profilo energetico dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, la relazione comprende una giustificazione di tale differenza. Nella misura in cui tale scarto non possa essere giustificato, la relazione è corredata di un piano con la descrizione di massima degli interventi opportuni per ridurre lo scarto a un’ampiezza non significativa entro la successiva revisione. A tale riguardo, il livello significativamente meno efficiente sotto il profilo energetico dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore è calcolato come la differenza fra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi del calcolo utilizzato come riferimento nazionale per tutti gli edifici di riferimento e tipi di edifici utilizzati. 3.   Per le relazioni, gli Stati membri possono servirsi del modello di relazione di cui all’allegato III.
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