Art. 5

Revisione dei calcoli di ottimalità dei costi

In vigore dal 16 gen 2012
Revisione dei calcoli di ottimalità dei costi 1.   Gli Stati membri rivedono i loro calcoli di ottimalità dei costi in tempo utile per la revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Tale revisione comprende in particolare l’evoluzione dei prezzi per i dati di costo da prendere in considerazione, che sono aggiornati se necessario. 2.   I risultati di tale revisione sono trasmessi alla Commissione nella relazione di cui all’.
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