Art. 4

Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti

In vigore dal 11 gen 2012
Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti L’introduzione nell’Unione di partite di prodotti composti, di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), non destinate all’importazione nell’Unione ma a un paese terzo con transito immediato o dopo stoccaggio nell’Unione, ai sensi degli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, è autorizzata solo alle seguenti condizioni: a) esse provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e soddisfano le pertinenti condizioni di trattamento per tali prodotti, ai sensi della decisione 2007/777/CE della Commissione (9) e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (10), per il prodotto d’origine animale interessato; b) sono accompagnate da un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario cui all’allegato II; c) soddisfano le norme specifiche di polizia veterinaria che regolano l’importazione nell’Unione dei prodotti d’origine animale contenuti nei prodotti composti interessati, esposte nell’attestato zoosanitario nel modello di certificato sanitario di cui al punto b); d) la loro ammissione al transito, e all’eventuale stoccaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (11), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.
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Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti (Art. 4 Regolamento (UE) 2012/28) — Testo vigente | Portale Normativo