Art. 3

Importazioni di alcuni prodotti composti

In vigore dal 11 gen 2012
Importazioni di alcuni prodotti composti 1.   Le partite dei seguenti prodotti composti, introdotti nell’Unione, provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d’origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti conformi all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004: a) prodotti composti, contenenti prodotti a base di carne trasformati, di cui all’, lettera a), della decisione 2007/275/CE; b) prodotti composti, contenenti prodotti caseari trasformati, di cui all’, lettere b) e c), della decisione 2007/275/CE; c) prodotti composti, in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, di cui all’, lettera b), della decisione 2007/275/CE. 2.   Le partite di prodotti composti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato conforme al modello di certificato sanitario illustrato all’allegato I e conforme alle condizioni stabilite da tali certificati. 3.   Partite di prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d’origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e devono essere accompagnate al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.
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Importazioni di alcuni prodotti composti (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/28) — Testo vigente | Portale Normativo