Art. 1

In vigore dal 20 dic 2011
L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dal seguente: «4.   Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da: a) Libyan Investment Authority; e b) Libyan Africa Investment Portfolio, e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1360 — Testo vigente | Portale Normativo