Art. 1
In vigore dal 20 dic 2011
L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dal seguente:
«4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:
a)
Libyan Investment Authority; e
b)
Libyan Africa Investment Portfolio,
e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2011:1360:oj#art-1