Art. 4
In vigore dal 20 dic 2011
In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non sono richiesti titoli di importazione.
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