Art. 3

In vigore dal 20 dic 2011
1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’, sono indicati nell’allegato. 2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti: a) animali vivi: 0,47; b) carni di agnello e di capretto disossate: 1,67; c) carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81; d) prodotti non disossati: 1,00. Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
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