Art. 6
Condizioni minime
In vigore dal 19 dic 2011
Condizioni minime
1. Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:
a)
devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;
b)
tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro, conformemente all’.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), quando uno dei partecipanti è il JRC o un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell’Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.
Storico versioni
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