Art. 5
Principi generali
In vigore dal 19 dic 2011
Principi generali
1. Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un’azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, comprese le condizioni di cui all’.
2. Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui all’ o 8, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, la partecipazione è subordinata a un’ulteriore condizione, ovvero che ciò aumenti le possibilità di conseguire gli obiettivi stabiliti negli del trattato.
3. Il Centro comune di ricerca (JRC) può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni ed è titolare degli stessi diritti e obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.
Storico versioni
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