Art. 48
Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette
In vigore dal 19 dic 2011
Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette
1. I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione.
Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.
Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
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