Art. 48 · Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette

Art. 48

Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette

In vigore dal 19 dic 2011
Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette 1.   I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. 2.   I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli. Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
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