Art. 26

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 19 dic 2011
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione controlla l’attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati conformemente alla convenzione di sovvenzione tipo di cui all’. In particolare, la Commissione controlla l’attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite, presentato a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’. 2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare il monitoraggio di cui al paragrafo 1 in modo efficace e coerente nell’insieme del programma quadro. Fatto salvo l’, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati. 3.   Il monitoraggio e la valutazione di cui all’ della decisione 2012/93/Euratom includono aspetti inerenti all’applicazione del presente regolamento e valutano l’impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al settimo programma quadro della Comunità e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi per i partecipanti. 4.   La Commissione nomina, a norma dell’, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell’ambito del programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti. 5.   Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell’, che la consigliano nell’elaborazione e nell’attuazione della politica di ricerca della Comunità.
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Monitoraggio e valutazione (Art. 26 Regolamento (UE) 2012/139) — Testo vigente | Portale Normativo