Art. 23

Accordi consortili

In vigore dal 19 dic 2011
Accordi consortili 1.   Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i partecipanti a un’azione indiretta concludono un accordo («l’accordo consortile») che riguarda tra l’altro: a) l’organizzazione interna del consorzio; b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità; c) le regole aggiuntive rispetto a quelle riportate al capo III e a disposizioni correlate della convenzione di sovvenzione; d) la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere; e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza. 2.   La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.
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Accordi consortili (Art. 23 Regolamento (UE) 2012/139) — Testo vigente | Portale Normativo