Art. 21
Disposizioni speciali
In vigore dal 19 dic 2011
Disposizioni speciali
1. Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione contiene disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell’infrastruttura.
2. Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione contiene disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione indiretta.
3. Per tutelare gli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell’ del trattato, la convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni specifiche sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e la valorizzazione di queste conoscenze.
Storico versioni
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