Art. 14

Valutazione, selezione e aggiudicazione

In vigore dal 19 dic 2011
Valutazione, selezione e aggiudicazione 1.   La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione. Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull’applicazione di questi criteri. 2.   Non sarà selezionata una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione. 3.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classifica.
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Valutazione, selezione e aggiudicazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2012/139) — Testo vigente | Portale Normativo