Art. 13
Eccezioni
In vigore dal 19 dic 2011
Eccezioni
La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:
a)
azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;
b)
azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;
c)
azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;
d)
altre azioni, se previste dal regolamento finanziario o dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Storico versioni
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