Art. 13

Eccezioni

In vigore dal 19 dic 2011
Eccezioni La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito: a) azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002; b) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario; c) azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti; d) altre azioni, se previste dal regolamento finanziario o dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
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Eccezioni (Art. 13 Regolamento (UE) 2012/139) — Testo vigente | Portale Normativo