Art. 4

In vigore dal 19 dic 2011
1.   Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’. I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie. 2.   Se entro il termine di dodici mesi conformemente alla procedura stabilita nel trattato il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo. 3.   Se entro il termine di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
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