Art. 3

In vigore dal 19 dic 2011
La sospensione dei dazi di cui agli è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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