Art. 2
In vigore dal 13 dic 2011
Le merci che il 1o gennaio 2011 sono in transito o si trovano nell’Unione in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine della Bosnia-Erzegovina o della Serbia conformemente alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 1o maggio 2011 per un periodo di quattro mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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