Art. 1

Regimi preferenziali

In vigore dal 13 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Regimi preferenziali 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102 , 0201 , 0202 , 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 1604 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2.   I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali paesi.»; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) osservanza della definizione di “prodotti originari” di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio dei paragrafi 1 o 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione di prodotti di “baby-beef” definiti nell’allegato II e originari del territorio doganale del Kosovo corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcasse. Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Tale certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»; 4) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di “baby-beef” Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di “baby-beef” sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»; 5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis riguardo a: a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC; b) gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui all’.»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione fino alla data di cessazione degli effetti del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. 3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 può essere revocato in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Procedura di comitato 1.   Ai fini degli , la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*1). 2.   Ai fini dell’, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (*3). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13." (*2)   GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1." (*3)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 8) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;» ii) è aggiunto il seguente comma: «Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.»; 9) all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. Le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora non fossero consentite da una deroga concessa dall’OMC. Tale cessazione si applica dal giorno in cui la deroga cessa di applicarsi. Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L’avviso specifica quali tra le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi e la data di cessazione della loro applicazione.»; 10) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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