Art. 2

In vigore dal 13 dic 2011
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica tuttavia retroattivamente ai seguenti Stati membri: nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l’assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2011/1311 — Testo vigente | Portale Normativo