Art. 1
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale
In vigore dal 13 dic 2011
L’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 77
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale
1. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento, di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario, alla spesa ammissibile indicata nell’ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione.
2. In deroga all’articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell’articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell’allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all’ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata durante il periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (*1), oppure è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento;
b)
è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*2);
c)
è messa a sua disposizione un’assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.
3. Lo Stato membro che desideri beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 presenta una richiesta scritta alla Commissione entro 21 febbraio 2012 o entro due mesi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Nella richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3, lo Stato membro giustifica la necessità della deroga fornendo le informazioni necessarie per accertare:
a)
che non sono disponibili risorse per la quota-parte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e di bilancio;
b)
che l’aumento dei pagamenti di cui al paragrafo 2 è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi;
c)
che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento fissati nell’allegato III;
d)
che esso soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), fornendo un riferimento a una decisione del Consiglio o a un altro atto giuridico, nonché la data effettiva di decorrenza della messa a disposizione dell’assistenza finanziaria allo Stato membro.
La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga ai sensi del paragrafo 2. La Commissione dispone di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta per formulare obiezioni sull’esattezza delle informazioni fornite.
Tuttavia, se la Commissione decide di formulare obiezioni alla richiesta dello Stato membro, essa adotta una decisione motivata al riguardo mediante un atto di esecuzione.
Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la richiesta è considerata giustificata
5. La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.
6. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.
7. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare dell’assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.
Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1.
8. I pagamenti intermedi maggiorati derivanti dall’applicazione del paragrafo 2 sono resi disponibili alle autorità di gestione nel più breve lasso di tempo possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti nell’ambito dell’attuazione del programma operativo.
9. Nel contesto del rapporto strategico di cui all’articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione opportune informazioni sull’utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, indicando come l’importo maggiorato dell’assistenza abbia contribuito a promuovere la competitività, la crescita e l’occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell’elaborazione del rapporto strategico di cui all’articolo 30, paragrafo 1.
10. In deroga al paragrafo 2, il contributo dell’Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all’importo massimo della partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
(*1)
GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1."
(*2)
GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»
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Storico versioni
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