Art. 2

In vigore dal 12 dic 2011
Per i prodotti non contemplati dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2008 quale modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2008 nella sua versione iniziale. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Nei casi in cui i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6), siano scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o il giorno stesso della sua pubblicazione o qualora scadano entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni

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