Art. 1
In vigore dal 12 dic 2011
All’ del regolamento (CE) n. 261/2008 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi al minuto, rientranti nei codici NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 (codici TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 e 8414 80 51 99) e originari della Repubblica popolare cinese. I cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V e classificati ai codici NC sopramenzionati non sono coperti dal dazio antidumping definitivo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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