Art. 1

In vigore dal 6 dic 2011
Per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente: — Danimarca 0 tonnellate, — Grecia 0 tonnellate, — Irlanda 0 tonnellate, — Italia 15 tonnellate, — Lussemburgo 0 tonnellate.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1266 — Testo vigente | Portale Normativo