Art. 1
In vigore dal 6 dic 2011
Per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:
—
Danimarca
0 tonnellate,
—
Grecia
0 tonnellate,
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Irlanda
0 tonnellate,
—
Italia
15 tonnellate,
—
Lussemburgo
0 tonnellate.
Storico versioni
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