Art. 3
In vigore dal 1 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:
1)
all’, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta definita nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (*1), è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.
(*1)
GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5
»;"
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta.»;
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in quattro sottocontingenti:
—
sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,
—
sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada,
—
sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi,
—
sottocontingente IV (numero d’ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»;
4)
all’, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
per i sottocontingenti I, II e IV, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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