Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue: 1) all’, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta definita nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (*1), è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento. (*1)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5 »;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta.»; 3) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in quattro sottocontingenti: — sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti, — sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada, — sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi, — sottocontingente IV (numero d’ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»; 4) all’, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «— per i sottocontingenti I, II e IV, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1253:oj#art-3