Art. 1
In vigore dal 30 nov 2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 è modificato come segue:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la campagna 2011/12, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 . Tale quantitativo è ripartito come segue:
a)
700 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o dicembre 2011; e
b)
650 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2012.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (*1), non si applica al quantitativo di 700 000 tonnellate che sarà disponibile a decorrere dal 1o dicembre 2011 in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
(*1)
GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.»;"
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la campagna 2011/12, che ha inizio il 1o ottobre 2011 e termina il 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .»;
3)
all’articolo 3, il secondo paragrafo è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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