Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 è modificato come segue: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per la campagna 2011/12, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 . Tale quantitativo è ripartito come segue: a) 700 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o dicembre 2011; e b) 650 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2012.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (*1), non si applica al quantitativo di 700 000 tonnellate che sarà disponibile a decorrere dal 1o dicembre 2011 in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. (*1)   GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per la campagna 2011/12, che ha inizio il 1o ottobre 2011 e termina il 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .»; 3) all’articolo 3, il secondo paragrafo è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1238:oj#art-1