Art. 2

In vigore dal 29 nov 2011
Gli accordi d’investimento conclusi prima del 1o dicembre 2011 possono essere modificati al fine di includervi nuovi investimenti rimborsabili o nuove garanzie per investimenti rimborsabili a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Le modifiche comprendono l’adeguamento della strategia d’investimento di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.
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