Art. 1
Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese
In vigore dal 29 nov 2011
L’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1828/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 45
Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese
Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo in attività che i gestori dello strumento d’ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.
Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (*1), versione del 10 ottobre 2004.
(*1)
GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.»
"
Storico versioni
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