Art. 3

Meccanismo di allerta

In vigore dal 16 nov 2011
Meccanismo di allerta 1.   Un meccanismo di allerta è istituito al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. La Commissione prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di valutazione, con una serie di indicatori, il cui valore è comparato alle relative soglie indicative, come previsto all’. La relazione annuale e i valori degli indicatori del quadro di valutazione sono resi pubblici. 2.   La relazione annuale della Commissione contiene una valutazione economica e finanziaria in cui l’evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, nel valutare l’andamento degli squilibri, ad altri pertinenti indicatori economici e finanziari. Non sono tratte conclusioni da una lettura automatica degli indicatori del quadro di valutazione. La valutazione tiene conto dell’evoluzione degli squilibri nell’Unione e nella zona dell’euro. Nella relazione è inoltre indicato se il superamento delle soglie in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri. La valutazione degli Stati membri con profondi disavanzi delle partite correnti può essere differente da quella di Stati membri che hanno accumulato ampi avanzi delle partite correnti. 3.   Nella relazione annuale sono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. 4.   La Commissione trasmette la relazione annuale tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. 5.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio esamina e sottopone a valutazione globale la relazione annuale della Commissione. L’Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento agli Stati membri la cui moneta è l’euro.
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Meccanismo di allerta (Art. 3 Regolamento (UE) 2011/1176) — Testo vigente | Portale Normativo