Art. 1

In vigore dal 14 nov 2011
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo accluso alla decisione 2011/885/UE relativa alla sua firma e alla sua applicazione provvisoria sono così distribuite tra gli Stati membri: a) pesca di gamberetti: Spagna 1 421 TSL Italia 1 776 TSL Grecia 137 TSL Portogallo 1 066 TSL; b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL; c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna 10 unità Francia 9 unità Portogallo 4 unità; d) navi tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità Francia 4 unità. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca di qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1385:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1385 — Testo vigente | Portale Normativo