Art. 1
In vigore dal 14 nov 2011
1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo accluso alla decisione 2011/885/UE relativa alla sua firma e alla sua applicazione provvisoria sono così distribuite tra gli Stati membri:
a)
pesca di gamberetti:
Spagna
1 421
TSL
Italia
1 776
TSL
Grecia
137
TSL
Portogallo
1 066
TSL;
b)
pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna
3 143
TSL
Italia
786
TSL
Grecia
471
TSL;
c)
navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
10
unità
Francia
9
unità
Portogallo
4
unità;
d)
navi tonniere con lenze e canne:
Spagna
10
unità
Francia
4
unità.
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca di qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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