Art. 1

Cereali

In vigore dal 28 ott 2011
Cereali 1.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012 le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2012 le domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2012 le domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.
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Cereali (Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1108) — Testo vigente | Portale Normativo