Art. 4

Olio di oliva

In vigore dal 28 ott 2011
Olio di oliva In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio di oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi citati nell’allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti che figurano nello stesso allegato, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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Olio di oliva (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/1108) — Testo vigente | Portale Normativo