Art. 32

Bilancio

In vigore dal 25 ott 2011
Bilancio 1.   Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’agenzia comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione); b) un contributo dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac; c) contributi finanziari degli Stati membri. 2.   Le spese dell’agenzia comprendono, tra l’altro, le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o accordi conclusi dall’agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall’agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio successivo, unitamente alla tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. 3.   Le entrate e le spese dell’agenzia devono risultare in pareggio. 4.   Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio successivo. 5.   Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell’agenzia e gli orientamenti generali che le giustificano entro il 10 febbraio di ogni anno e il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo di ogni anno. 6.   Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all’autorità di bilancio: a) il suo progetto di programma di lavoro annuale; b) il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti stabiliti dalla Commissione; c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni n-1 e n, nonché una stima per l’anno n+1; d) informazioni sui contributi in natura concessi all’agenzia dagli Stati membri ospitanti; e) una stima del saldo del risultato dell’esecuzione del bilancio per l’anno n-1. 7.   Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione all’autorità di bilancio unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea. 8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale che trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 TFUE. 9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’agenzia. 10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. 11.   Qualsiasi modifica del bilancio, ivi inclusa la tabella dell’organico, segue la medesima procedura. 12.   Il consiglio d’amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che può avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, esso notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l’agenzia può procedere con l’operazione prevista.
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