Art. 31
Valutazione
In vigore dal 25 ott 2011
Valutazione
1. Entro tre anni dal 1o dicembre 2012, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione, effettua una valutazione dell’operato dell’agenzia. La valutazione esamina come e in che misura l’agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempia ai compiti stabiliti dal presente regolamento. La valutazione esamina altresì il ruolo dell’agenzia nel contesto di una strategia dell’Unione intesa a stabilire a livello di Unione un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente da realizzare nei prossimi anni.
2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, formula raccomandazioni sulle modifiche da apportare al presente regolamento, anche per renderlo maggiormente conforme alla strategia dell’Unione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali raccomandazioni, insieme al parere del consiglio di amministrazione e ad opportune proposte, al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.
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