Art. 2

In vigore dal 21 ott 2011
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a partire dal primo giorno del nono mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fatta eccezione per l’, punto 3i), che si applica a partire dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione. I certificati rilasciati conformemente all’allegato I (parte M), all’allegato II (parte 145), all’allegato III (parte 66) o all’allegato IV (parte 147) prima della data in cui il presente regolamento acquista validità rimangono validi fino alla loro modifica, sospensione o revoca.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2011/1149 — Testo vigente | Portale Normativo