Art. 1
Misure adottate dall’Agenzia
In vigore dal 21 ott 2011
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
1)
all’articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell’allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso dei privilegi di cui al punto 66.A.20(a) del presente allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuovi privilegi al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.
4. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un’abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare i propri privilegi fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell’allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 del presente allegato.
5. I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d’esame conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità si considerano conformi al presente regolamento.
6. Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare:
i)
per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri;
ii)
per i componenti;
i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le imprese di manutenzione situate al di fuori dell’Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall’Agenzia.»;
2)
all’articolo 6 sono inseriti i seguenti paragrafi:
«3. La formazione di base che risponde ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità può essere iniziata fino a un anno dopo la suddetta data. Gli esami relativi alle conoscenze teoriche fondamentali svolti nell’ambito di tali corsi rispondono ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità.
4. Gli esami relativi alle conoscenze teoriche fondamentali conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità e svolti dall’autorità competente o da un’impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata di cui all’allegato IV (parte 147) non nell’ambito di un corso di formazione approvato, possono essere svolti fino a un anno dopo la data in cui il presente regolamento acquista validità.
5. I corsi di formazione per tipo e gli esami per tipo conformi ai requisiti applicabili prima della data in cui il presente regolamento acquista validità iniziano e terminano non oltre un anno dopo la suddetta data.»;
3)
l’articolo 7 è così modificato:
i)
al paragrafo 3 sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
«h)
per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg non impiegati per il trasporto aereo commerciale:
i)
fino al 28 settembre 2012, il requisito in base al quale l’autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;
ii)
fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), contenuto nelle disposizioni elencate di seguito:
—
M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell’allegato I (parte M),
—
145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145).
i)
per la manutenzione dei velivoli ELA1 non destinati al trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015:
i)
il requisito in base al quale l’autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell’allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;
ii)
il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), che figura nelle disposizioni che seguono:
—
M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell’allegato I (parte M),
—
145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145).»;
ii)
al paragrafo 7, la lettera e) è soppressa;
iii)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:
«8. Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell’appendice III dell’allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data in cui il presente regolamento acquista validità, la durata si calcola a partire dalla data in cui il presente regolamento acquista validità.
9. L’Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.»;
4)
è aggiunto il seguente articolo 8:
«Articolo 8
Misure adottate dall’Agenzia
1. L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui agli allegati del presente regolamento.
2. Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.
3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui agli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.»;
5)
l’allegato I (parte M), l’allegato II (parte 145), l’allegato III (parte 66) e l’allegato IV (parte 147) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1149:oj#art-1