Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 ott 2011
Disposizioni transitorie 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea in possesso di un certificato rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 2096/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano in possesso di un certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento. 2.   I richiedenti una certificazione di fornitori di servizi di navigazione aerea che avessero presentato la loro domanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma per i quali non è stato ancora rilasciato un certificato a tale data, devono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento prima che il certificato sia rilasciato. 3.   L’autorità nazionale di sicurezza competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda per il rilascio di un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da parte di organizzazioni la cui autorità competente sia rappresentata dall’Agenzia, ai sensi dell’, perfeziona il processo di certificazione in collaborazione con l’Agenzia e trasferisce a quest’ultima la documentazione inerente il rilascio del certificato.
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