Art. 2
In vigore dal 11 ott 2011
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «22- e 25-Uruguay, e 25-Tokyo» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l’applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell’allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell’operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1005:oj#art-2