Art. 1
In vigore dal 11 ott 2011
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, e 22-Tokyo» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell’allegato medesimo.
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