Art. 2
In vigore dal 26 set 2011
1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori riportati nell’allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori riportati nell’allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2010 e il 29 settembre 2011.
Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo massimo di sei mesi precedente il 29 settembre 2011. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
Storico versioni
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