Art. 1
In vigore dal 26 set 2011
Nell’allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2010, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell’Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e corrispondono ai tassi applicabili al 1o luglio 2010.
Storico versioni
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