Art. 3
Requisiti di rintracciabilità
In vigore dal 19 set 2011
Requisiti di rintracciabilità
1. Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell'autorità competente, se lo richiede:
a)
una descrizione dettagliata degli alimenti;
b)
il volume o la quantità degli alimenti;
c)
il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
d)
il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e)
il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f)
il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g)
un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; e
h)
la data di spedizione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell'Unione relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.
Su richiesta dell'autorità competente, l'operatore del settore alimentare fornisce le informazioni senza indebiti ritardi. Un modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni è a discrezione del fornitore degli alimenti, a condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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